Tribunale Trento, sentenza 1 settembre 2014, n. 949
La normativa a tutela del consumatore, dapprima comunitaria e successivamente nazionale (cfr. D. Lgs. n. 206/2005), configura in capo al produttore o all’importatore del prodotto nella Comunità Europea una responsabilità oggettiva, fondata sulla mera riconducibilità causale del danno alla presenza di un difetto del prodotto.
La ratio è quella di attribuire al consumatore una tutela più ampia, mediante il superamento dei limiti che disciplinano l’esercizio dei diritti di garanzia riconosciuti dal Codice Civile in tema di compravendita, ovvero che regolano la normale responsabilità aquiliana.
L’art. 114 Codice del Consumo, in particolare, statuisce che «il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto» ed il successivo art. 115 precisa che «prodotto, ai fini del presente titolo, è ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile ed immobile».
L’art. 116 D.Lgs. n. 206 del 2005 prevede, inoltre, che «quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell’esercizio di un’attività commerciale, se ha omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l’identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto».
La norma precisa che «la richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il prodotto che ha cagionato il danno, il luogo e con ragionevole approssimazione, la data dell’acquisto»; inoltre stabilisce che il termine entro il quale il fornitore, che sia stato evocato in giudizio senza la preventiva richiesta del danneggiato, deve effettuare la comunicazione dei dati del produttore al fine di consentirne la chiamata in cause.
Il quinto comma prevede che «il terzo indicato come produttore o precedente fornitore può essere chiamato nel processo a norma dell’art. 106 del c.p.c. e il fornitore convenuto può essere estromesso, se la persona indicata comparisce e non contesta l’indicazione».
La giurisprudenza ha precisato (Cass., sent. n. 13432 del 01/06/2010) che «nell’ipotesi in cui il produttore non sia individuato, il fornitore è gravato – a tutela della parte debole e in ragione del generale principio di solidarietà sociale – da un onere di informazione dei relativi dati in suo possesso, che deve assolvere, comunque, in limine litis, in modo da condurre – affinché egli possa essere esonerato dalla relativa speciale responsabilità – ad una effettiva individuazione del produttore. Peraltro il consumatore ben può direttamente evocare in giudizio il fornitore anche senza la preventiva richiesta dei dati anzidetti, ma tale scelta è suscettibile di sanzione nella regolazione delle spese di lite, comportando, in caso di tempestiva comunicazione in giudizio dei dati produttore e successiva estromissione del fornitore ove si realizzi la condizione di cui al richiamato 5 comma – il rimborso delle spese in favore di quest’ultimo, siccome inutilmente evocato in giudizio».