Cassazione, sentenza n. 12939 del 19.03.2014
Il reato di cui all’art. 659 cod. pen. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) sussiste indipendentemente dalla volontà di compierlo, ben potendosi configurare anche in ipotesi di mera colpa, come lo è il mancato controllo sui movimenti di eventuali figli minori.
Quando l’attività disturbante si verifichi in un edificio condominiale, per ravvisare la responsabilità penale del soggetto agente non è sufficiente che i rumori arrechino disturbo o siano idonei a turbare la quiete e le occupazioni dei soli abitanti l’appartamento inferiore o superiore, ma deve ricorrere una situazione fattuale diversa di oggettiva e concreta idoneità dei rumori ad arrecare disturbo ala totalità o ad un gran numero di occupanti del medesimo edificio, oppure a quelli degli stabili prossimi: insomma ad una quantità considerevole di soggetti. Soltanto in tali casi potrà dirsi turbata o compromessa la quiete pubblica.
Conf. Cassazione, sentenza n. 3348/ del 16.01.1995
Per la configurabilità del reato è necessario che i rumori abbiano una certa attitudine a propagarsi, in modo da essere idonei a disturbare più persone. Pertanto, quando si tratta di rumori prodotti in edificio condominiale, è necessario che essi, tenuto conto anche dell’ora (notturna o diurna) in cui vengono prodotti, arrechino disturbo ovvero abbiano l’idoneità concreta di arrecare disturbo ad una parte notevole degli occupanti del medesimo edificio.
Cass. Cassazione, sentenza n. 47298 del 29.11.2011
Poiché l’interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, i rumori devono avere una tale diffusività che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare.