Responsabilità pre-contrattuale ed obblighi informativi: l’acquisto della casa

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Tribunale Perugia, sentenza 31 marzo 2014

Finanche accertata l’inesistenza di vincoli contrattuali derivanti da un rapporto obbligatorio, non ancora instaurato in mancanza di un contratto effettivamente concluso tra le parti, i doveri di correttezza, di buona fede e di diligenza da parte del venditore, nella fase delle trattative, devono estendersi anche alle cosiddette “obbligazioni collaterali” di protezione, di informazione e di collaborazione nei confronti dell’acquirente, con riguardo anzitutto all’esatta specificazione delle caratteristiche del bene posto in vendita così da consentire una corretta formazione della volontà contrattuale.

Cassazione, 16 aprile 2012, n. 5965

Nella fase delle trattative prodromiche alla conclusione di un contratto di compravendita immobiliare, ciascun contraente ha il dovere di fornire tutti i dati la cui conoscenza è indispensabile alla controparte per una corretta formazione della volontà contrattuale; tale obbligo informativo, tuttavia, non arriva a comprendere l’esternazione dei motivi per i quali si intende stipulare il contratto, così da consentire all’altra parte di trarre vantaggio non dall’oggetto della trattativa, ma dalle altrui motivazioni e risorse.

Cassazione, 26 aprile 2012, n. 6526

La responsabilità prevista dall’art. 1337 cod. civ., oltre che in caso di rottura ingiustificata delle trattative, può derivare anche dalla violazione dell’obbligo di lealtà reciproca che si concretizza nella necessità di osservare il dovere di completezza informativa circa la reale intenzione di concludere il contratto, senza che alcun mutamento delle circostanze possa risultare idoneo a legittimare la reticenza o la maliziosa omissione di informazioni rilevanti nel corso della prosecuzione delle trattative finalizzate alla stipulazione del contratto.


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