La mediazione civile e commerciale finalizzata alla conciliazione

“La risoluzione ottimale di una divergenza si trova
tramite la persuasione morale e l’accordo e non sotto coercizione”
Confucio

mediationQuante volte noi legali ci chiediamo se una giustizia che arriva dopo 5 / 10 anni può ancora definirsi tale. Quanto volte ci troviamo costretti a frustrare le aspettative dei nostri assistiti. In questo quadro la stessa sentenza che accoglie le domande del nostro cliente può, a volte, diventare del tutto inefficace, tenuto conto del tempo trascorso da quando la causa era stata avviata e tenuto conto dei diversi interessi che un soggetto può presentare a così lunga distanza di tempo.

Anche per cercare di ovviare a tali disfunzioni del nostro sistema l’Unione Europea stessa aveva invitato i paesi aderenti a introdurre l’istituto giuridico che oggi brevemente si vuole presentare, già conosciuto ed utilizzato (con successo) negli Stati Uniti d’America.

La mediazione è innanzitutto una modalità di approccio alternativo alla gestione giurisdizionale dei conflitti: il suo obiettivo è quello di condurre le parti in disaccordo ad individuare, davanti ad un soggetto terzo ed imparziale (il cd. mediatore), un accordo soddisfacente per entrambi gli interessi in lite.

Introdotta dal decreto legislativo 28/2010, l’istituto della mediazione ha vissuto alterne vicende (fra cui la nota sentenza della Corte costituzionale che lo dichiarava illegittimo), sino ad essere ripristinato nel nostro ordinamento con il decreto legge 69/2013, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98.

I principali vantaggi della conciliazione sono la rapidità del procedimento (che non può durare più di quattro mesi), la sua economicità (per cui il primo incontro, in cui il mediatore chiarisce le parti la funzione e la modalità di svolgimento della mediazione, è oggi gratuito), l’immediata esecutorietà del verbale di mediazione predisposto in presenza degli avvocati delle parti, la possibilità di trascrizione dei verbali di accertamento dell’usucapione, gli incentivi fiscali riconosciuti, attraverso un credito d’imposta, ai soggetti che attivano la mediazione.

Al fine di rendere effettivo il ricorso all’istituto, il legislatore ha stabilito che chiunque intende esercitare in giudizio un’azione relativa a controversia in materia di diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, controversie condominiali, è obbligato preliminarmente ad esperire il procedimento di conciliazione, pena la dichiarazione di improcedibilità del giudizio avviato in Tribunale.

Tanto si è discusso sull’efficacia o meno di tale istituto. Per chi scrive pare che spesso si è posto l’accento sulla valenza meramente deflattiva dell’utilizzo della procedura, trascurando un aspetto tutt’altro che marginale, ossia la possibilità che l’accordo conciliativo, in quanto voluto e proveniente dalle parti, risulti anche qualitativamente superiore alla decisione di un giudice, che spesso, purtroppo, nella dinamica processuale, non ha modo e tempo per adottare la soluzione più consona agli interessi delle parti e senza vincoli predeterminati.

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