Ancora conferme per i buoni postali della Serie Q / P

buoni postali avvocatoTrib. Parma, ord. 02.05.2018

Con l’assistenza dello Studio Legale dell’Avv. Pedretti, altre due risparmiatrici, questa volta emiliane, hanno visto accogliere le loro richieste in ordine al noto contenzioso avente ad oggetto i #buoni postali fruttiferi emessi a metà degli anni Ottanta e contraddistinti con la cd. #Serie Q/P.

La pronuncia che qui si commenta, pubblicata dal Tribunale di Parma in data 02.05.2018, è particolarmente interessante per il chiaro iter logico – argomentativo adottato dal Giudice nel caso di specie:

  • i buoni postali per cui si controverte sono stati emessi successivamente al decreto ministeriale 13.06.1986;
  • tale decreto autorizzava l’utilizzo di buoni postali di serie precedenti purché venissero apposti, a cura degli uffici postali, due timbri, uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi;
  • il timbro apposta nella parte posteriore indica esclusivamente gli interessi maturati sino al ventesimo anno, mentre la rendita successiva è indicata in misura difforme da quello della tabella allegata al d.m. 13.06.1986;
  • la fattispecie va inquadrata all’interno dei principi enunciati dalla Cassazione con sentenza a Sezioni Unite n. 13979/2007;
  • il fatto che solo in caso di sopravvenuta modifica per decreto di quei tassi si sarebbe dovuto tener conto anche dell’ulteriore tabella da mettere a disposizione presso gli uffici postali, unitamente alla la circostanza che lo stesso D.M. con il quale era stata disposta l’ultima variazione dei tassi d’interesse precedente all’emissione di cui è causa, si fosse fatto carico di imporre agli uffici emittenti l’obbligo di contrassegnare i buoni di nuova emissione con una sigla diversa dai precedenti, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, espressamente indicando sul documento il differente regime cui essi erano soggetti (e la misura dei nuovi tassi) induce a ritenere che il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli fosse destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti;
  • pertanto, secondo la condivisibile pronuncia della Cassazione, il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l’emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali – destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori – che le condizioni alle quali l’amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all’atto della sottoscrizione del buono.

Non si ritiene di dover aggiungere molto, considerato che i principi ancora una volta affermati dai nostri Tribunali paiono chiari e ben espressi, confermando una volta di più un orientamento ben fondato e giustificato.

Lo Studio Legale Pedretti è a disposizione di quanti fossero in possesso dei buoni postali della Serie Q/P per fornire l’assistenza necessaria per ottenerne l’integrale pagamento, anche in relazione alle rendite maturate dal ventesimo al trentesimo anno.

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