La caparra confirmatoria: cos’è e come funziona?

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La caparra confirmatoria è un istituto giuridico previsto dal codice civile che ha lo scopo di rafforzare il vincolo contrattuale insorto tra le parti.

Più precisamente, la caparra confirmatoria consiste in una somma di denaro o in una quantità di cose fungibili che, al momento della conclusione dell’accordo, una parte provvede a consegnare all’altra per garantire l’adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte.

Funzione e presupposti

Nello specifico la funzione della caparra confirmatoria è quella di liquidare convenzionalmente il danno da inadempimento in favore della parte non inadempiente.

La giurisprudenza ha stabilito dei presupposti che devono sussistere per esercitare il diritto di recesso di cui si discute, ovvero:

  1. il contraente che intende esercitare il diritto di recesso non deve essere a sua volta inadempiente;
  2. l’inadempimento non deve avere scarsa importanza, tenuta in considerazione la posizione di entrambe le parti.

Disciplina della caparra confirmatoria

Il Legislatore ha previsto che, una volta che il contratto sia stato eseguito, la parte che ha ricevuto la caparra ha l’obbligo di:

  1. restituirla alla parte adempiente;
  2. imputarla, a titolo di acconto, al totale del corrispettivo dovuto.

Nell’ipotesi di inadempimento ad opera di una parte degli obblighi contrattuali assunti la caparra verrà trattenuta dall’altra parte secondo le seguenti regole.

Se è inadempiente la parte che ha dato la caparra, l’altra parte può alternativamente:

  1. recedere dal contratto e ritenere la caparra ricevuta a titolo di risarcimento del danno; si tratta di un recesso con funzione di autotutela che non richiede la prova del danno subito.
  2. preferire l’esecuzione del contratto o la sua risoluzione in conformità alle regole generali e dunque deve dare la prova del danno che ha subito.

Se, al contrario, è inadempiente la parte che ha ricevuto la caparra, l’altra parte può alternativamente:

  1. recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra che aveva versato; anche in questo caso si tratta di un recesso con funzione di autotutela che non richiede la prova del danno subito.
  2. preferire l’esecuzione del contratto o la sua risoluzione in conformità alle regole generali e dunque deve dare la prova del danno che ha subito.

Rimedi per il contraente che ritiene di aver subito, per effetto dell’altrui inadempimento, un danno superiore rispetto all’ammontare della caparra confirmatoria.

Come si evince dalle regole sopra menzionate, il contraente insoddisfatto può proporre una domanda di risoluzione del contratto con conseguente risarcimento dei danni subiti sulla base delle regole dettate per la disciplina generale.

In tali casi la caparra confirmatoria perde la sua funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento e la parte che si avvale dei rimedi ordinari è gravata dall’onere di provare l’esistenza, nonché l’ammontare, del maggior danno subito ai sensi dell’art. 1453 cod. civ. e ss.

Secondo la giurisprudenza maggioritaria, la parte che agisce per ottenere il risarcimento ulteriore non può incamerare la caparra confirmatoria, ma può soltanto trattenerla a garanzia della pretesa risarcitoria o in acconto su quanto le spetta, a titolo di anticipo dei danni che saranno in seguito accertati e liquidati (Cass. Civ., Sez. II, n. 10183/2013).

Dunque, qualora la parte non inadempiente si avvalga dei rimedi ordinari della richiesta di adempimento ovvero di risoluzione del negozio, la restituzione della caparra è ricollegabile agli effetti restitutori propri della risoluzione negoziale e la parte che allega di aver subito il danno, oltre che alla restituzione di quanto prestato in relazione o in esecuzione del contratto, ha diritto anche al risarcimento dell’integrale danno subito, se e nei limiti in cui riesce a provarne l’esistenza e l’ammontare in base alla disciplina generale.

In ogni caso, si fa presente che, una volta proposta l’azione di risoluzione giudiziale non è più possibile esercitare il recesso accontentandosi della caparra.

Lo Studio Legale dell’Avvocato Pedretti, operante in Brescia e provincia, rimane a disposizione per maggiori informazioni e assistenza in tale ambito.

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