Guida in stato di ebbrezza: interviene la Corte Costituzionale

guida stato ebrezzaCorte Cost., sent. n. 75/2020

L’avvocato Mattia Corioni esamina e commenta la recentissima pronuncia n. 75/2020, con cui la Corte Costituzionale è intervenuta circa il provvedimento di confisca di un veicolo, originariamente posto sotto sequestro per la violazione dell’art. 186 Codice della Strada (guida sotto l’influenza dell’alcool).

La sentenza prende le mosse da una rimessione alla Corte ad opera del Tribunale di Bergamo, il quale era stato chiamato a pronunciarsi sul provvedimento prefettizio di confisca del mezzo conseguente al provvedimento in sede penale di estinzione del reato di guida in stato d’ebbrezza per l’intervenuto esito positivo della messa alla prova da parte dell’imputato.

Il tribunale orobico ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 224 ter CdS, ipotizzando che lo stesso violasse l’art. 3 della Carta Costituzionale. Tale norma era, secondo il Tribunale di Bergamo, da ritenersi irragionevole se la si poneva in comparazione con le conseguenze previste dall’ordinamento nel caso in cui il reato fosse stato dichiarato estinto non per esito positivo della messa alla prova ma per lo svolgimento dei cosiddetti lavori di pubblica utilità, previsti dall’art. 186 co. 9 bis CdS.

La Corte Costituzionale è stata del medesimo avviso. Ha infatti ritenuto non conforme al principio di ragionevolezza che l’istituto della messa alla prova, che pur non essendo una sanzione penale è ciò non di meno connotata da una innegabile natura sanzionatoria, avesse effetti concreti più gravosi per l’imputato che vi accede rispetto allo svolgimento di lavori di pubblica utilità ai sensi dell’art. 186 co. 9 bis CdS.

Il ragionamento, certamente apprezzabile, della Consulta ha evidenziato come l’istituto della messa alla prova, introdotto dal legislatore nel 2014 e quindi successivamente all’inserimento degli LPU come pena sostitutiva nel Codice della Strada, ha natura sanzionatoria peraltro più incisiva rispetto agli LPU. Questi ultimi infatti comportano un determinato numero di ore/giorni di lavoro non retribuito presso enti di volontariato o enti pubblici territoriali. Lo stesso dicasi nel caso della sospensione del procedimento con messa alla prova; qui però, oltre allo svolgimento di una prestazione di lavori di pubblica utilità (art 168 bis comma terzo c.p.), è previsto che la messa alla prova comporti altresì la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato, nonché l’affidamento dell’imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma.

Fatta questa premessa, la Corte Costituzionale ha affermato che “è manifestamente irragionevole che, pur al cospetto di una prestazione analoga, qual è il lavoro di pubblica utilità, e pur a fronte della medesima conseguenza dell’estinzione del reato, la confisca del veicolo venga meno per revoca del giudice, nel caso di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, e possa essere invece disposta per ordine del prefetto, nel caso di esito positivo della messa alla prova. L’irragionevolezza è resa ancor più evidente dal fatto che la sanzione amministrativa accessoria della confisca, mentre viene meno per revoca giudiziale nell’ipotesi di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, può essere disposta per ordinanza prefettizia nell’ipotesi di esito positivo della messa alla prova nonostante quest’ultima costituisca una misura più articolata ed impegnativa dell’altra, in quanto il lavoro di pubblica utilità vi figura insieme al compimento di atti riparatori da parte dell’imputato e all’affidamento dello stesso al servizio sociale ”.

Da oggi quindi l’imputato di aver condotto un veicolo con un tasso alcoolemico superiore al consentito ed a cui è stato posto sotto sequestro il mezzo, potrà evitare che quest’ultimo gli venga confiscato non più solo chiedendo una conversione della pena con quella dei lavori di pubblica utilità ai sensi dell’art. 186 co. 9 bis CdS (conversione non consentita ad esempio nel caso in cui sia stato causato un sinistro, anche lieve), ma anche chiedendo la sospensione del procedimento con messa alla prova, a patto che quest’ultima abbia esito positivo ed il giudice dichiari la conseguente estinzione del reato.

L’avv. Mattia Corioni resta a disposizione in caso di necessità di chiarimenti e/o approfondimenti.

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