Corte di Cassazione, SS. UU. sent. n. 4914 del 14 marzo 2016
Le Sezioni Unite intervengono nell’ambito del rapporto di #lavoro pubblico, riaffermando che l’art. 36, d.lgs. n. 165/2001, pur stabilendo il divieto di conversione a tempo indeterminato di un rapporto temporaneo costituitosi in violazione delle norme volte ad evitare l’abusiva #precarizzazione dell’impiego, fonda il diritto del lavoratore al risarcimento del danno.
In altre parole viene ribadita l’applicabilità anche al settore pubblico dell’art. 32, legge n. 183/2010.
Il principio di diritto affermato è inequivocabile: “nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione, il dipendente che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, al risarcimento del danno, con esonero dall’onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all’art.32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n.183, e quindi nella misura pari ad un’indennità omnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art.8 legge 15 luglio 1966,n.604.”