Cassazione, 27 novembre 2015, n. 24220
Il tema è sempre delicato, perché si pone nel delicato crinale del diritto all’autodeterminazione della donna di interrompere la #gravidanza e della legittima aspettativa del nascituro a venire al mondo come individuo sano.
La Suprema Corte interviene sul punto affermando la #responsabilità del #ginecologo quando lo stesso non abbia non solo diagnosticato alla futura madre le gravi patologie di cui è affetto il feto, ma anche quando lo stesso abbia omesso di fornire genitori una dettagliata ed accurata informazione sugli interventi sanitari e sugli esami necessari e utili a tal fine.
Nel caso di specie, in particolare, il medico, benché non avesse l’obbligo di effettuare l’amniocentesi per diagnosticare la sindrome di Down al nascituro, aveva tuttavia l’obbligo giuridico di informare la futura madre sulla possibilità di sottoporsi a tale esame.
Alla luce della corretta ripartizione dell’onere della prova, spetta al sanitario l’onere di provare di aver fornito una dettagliata ed accurata informazione sugli esami prenatali: in caso contrario scatterà la sua responsabilità per i danni subiti dalla paziente e dal nascituro.