Cassazione, sentenza n. 24636/2021
Dopo i contrasti sorti nella giurisprudenza del merito (si veda il commento già pubblicato nel nostro portale), la Cassazione interviene con una sentenza molto ben argomentata e che, si auspica, possa porre termine alle prassi aziendali adottate da Poste Italiane, che a volte costringevano i risparmiatori a rivolgersi alle aule di giustizia per poter incassare le somme portate dai propri buoni postali.
Il principio affermato appare infatti inequivocabile: in caso di buoni fruttiferi postali cointestati e con la clausola pari facoltà di rimborso (cd. clausola pfr), ogni superstite può ottenere il pagamento dell’intera somma, anche nell’ipotesi di morte di uno dei cointestatari.
Secondo la Suprema Corte la pretesa di Poste di applicare anche ai buoni postali la normativa vigente in tema di libretti postali (per cui, in caso di morte di uno dei cointestatari, il pagamento può avvenire solo con quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto) appare infondata, tenuto conto della diversità ontologica dei due strumenti finanziari.
I buoni postali, infatti, si caratterizzano per un marcato rafforzamento del diritto di credito dell’intestatario sulla somma portata dal documento ad ottenere il rimborso “a vista”: la richiesta della quietanza congiunta si porrebbe proprio in insanabile contrasto con la lettura delle norme fornita dalla Suprema Corte.
Nessun rilievo può nemmeno assumere l’invocata funzione di protezione del coerede del cointestatario defunto, tenuto conto dell’evidente distinzione concettuale fra la titolarità del credito e la legittimazione alla riscossione di quanto portato dal buono fruttifero: posto che, in caso di cointestazione con clausola pari facoltà di rimborso, e dunque di solidarietà attiva, l’obbligazione solidale, alla morte di uno dei concreditori, si divide fra gli eredi in proporzione delle quote ex art. 1295 cod. civ., senza toccare la posizione del cointestatario superstite, è fin ovvio che la riscossione riservata all’intestatario superstite in nulla interferisce con la spettanza del credito, sicché colui che abbia riscosso rimarrà tenuto nei rapporti interni nei confronti dell’erede o degli eredi del cointestatario defunto.
Lo Studio Legale Pedretti ha già trattato avanti il Tribunale di Brescia controversie che avevano ad oggetto l’incasso dei buoni postali con clausola pari facoltà di rimborso una volta che fosse defunto l’originario intestatario.
Con questo intervento della Suprema Corte si auspica che anche le corti del merito aderiscano ai chiari principi espressi nella pronuncia in esame: per leggere il testo integrale della sentenza si può cliccare qui.
Lo Studio Legale Pedretti resta a disposizione per i chiarimenti del caso.
In caso di vendita di buoni con clausola pfr da parte di un cointestatario senza mettere al corrente l’altro (coniuge) è legittimato a tenere la somma? Grazie
Gent.le Sig.ra Tenti,
nei rapporti interni fra i cointestatari vigono le normali regole della comunione. Ogni cointestatario ha diritto a percepire la propria quota parte del buono.
Cordiali saluti.
Studio Legale Pedretti