Ecco una prima analisi del DPCM 26 aprile 2020
Sono trascorsi quasi due mesi dall’inizio della messa in atto delle restrizioni dovute all’emergenza coronavirus, tuttavia i contagi non hanno subito un totale arresto: preso atto di ciò, con un nuovo decreto, il Presidente Conte dà avvio alla cd. fase due, ossia quella di convivenza con il virus.
Ma cosa prevede? Clicca qui per leggerne il testo integrale.
Innanzitutto, le disposizioni del provvedimento in esame si applicano dal 4 maggio e sono efficaci sino al 17 maggio 2020.
Vi sono alcune eccezioni: tra queste, ad esempio, la possibilità per le imprese che riaprono il 04.05.2020 di svolgere le attività a ciò propedeutiche già dal 27 aprile.
Ad ogni modo, le misure più restrittive di contenimento del contagio adottate dalle Regioni restano valide.
Ecco alcune delle misure adottate:
- L’obbligo di utilizzare le misure di protezione delle vie respiratorie.
Tale obbligo ha valenza in tutto il territorio nazionale e prevede l’utilizzo di protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile il mantenimento della distanza di sicurezza. Le mascherine utilizzabili sono quelle di comunità, ovvero quelle monouso o lavabili, anche auto – prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera. Non sono soggetti all’obbligo i bambini sotto i sei (6) anni ed i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina.
- Il distanziamento e l’igiene.
Rimangono invariate le regole già previste in materia di distanziamento di sicurezza e di igiene.
- L’autocertificazione.
Rimane fermo l‘obbligo di autocertificazione: il documento, tuttavia, subirà altre modifiche in ragione delle nuove disposizioni in materia di “spostamenti”. A breve sarà aggiornato il modulo dal Ministero dell’Interno.
- Gli spostamenti.
Viene introdotta la possibilità di spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e sempreché vengano utilizzate le protezioni delle vie respiratorie. Si fa presente che con il termine “congiunti” si fa riferimento ai parenti (cioè fratelli, nonni, zii, cugini), agli affini (cioè i parenti dell’altro coniuge), al coniuge, al convivente, ai fidanzati ed agli affetti stabili.
Viene introdotta la possibilità di accedere a parchi, ville, giardini pubblici, condizionata al divieto di creare assembramenti di persone ed al mantenimento delle distanze di sicurezza di un metro, oltre ovviamente, all’utilizzo di protezioni delle vie respiratorie; le aree attrezzate per il gioco dei bambini restano chiuse; è consentito svolgere individualmente attività sportiva o motoria, purché sia mantenuta la distanza di sicurezza pari a due metri per l’attività sportiva e di un metro per le altre attività.
È fatta salva la facoltà del Sindaco di disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare il rispetto delle misure di sicurezza.
- L’istruzione.
Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, come le Università, le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale, i master, etc.; è fatta salva la possibilità di svolgere le attività formative a distanza; infine, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario, il recupero delle attività formative o curriculari nonché ad ogni altra prova o verifica funzionali al completamento dell’istruzione didattica.
- Le attività produttive industriali e commerciali.
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari di prima necessità individuate nell’allegato n. 1 del presente decreto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ipermercati; supermercati; discount alimentari; ecc); sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (bar; pub; ristoranti; pasticcerie; gelaterie) ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscono le misure di sicurezza interpersonale di almeno un metro; resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio; sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e di bevande posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, ad eccezione di quelli situati lungo le autostrade che rimangono aperti con l’obbligo di consumazione all’esterno dei locali; sull’interno territorio nazionale sono sospese le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato n. 3 del decreto in esame; sono sospesi le attività inerenti i servizi alla persona fra cui parrucchieri, barbieri ed estetisti.
- Le attività professionali.
Viene raccomandato l’utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte a distanza; incentivo delle ferie e dei congedi retribuiti per dipendenti nonché altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; è raccomandata la sanificazione dei luoghi di lavoro.
- Il trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo.
Si applica quanto previsto dal protocollo del 20 marzo 2020, ripreso dall’allegato n. 8 del presente decreto; ecco alcune delle misure: frequente sanificazione ed igienizzazione dei mezzi, seguendo modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore della Sanità; contingentare la vendita dei biglietti in modo da osservare tra i passeggeri la distanza di sicurezza; installare, ove possibile, dispenser di idroalcolica ad uso dei passeggeri.
- L’esecuzione e il monitoraggio delle misure.
Il rispetto delle misure viene assicurato dal Prefetto competente, informando previamente il Ministro dell’interno.
Il Prefetto si avvale delle forze di polizia con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si avvale dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando dei carabinieri.
Se occorre, il Prefetto può altresì avvalersi delle forze armate, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.
Il decreto, tuttavia, non è esaustivo in quanto ha tralasciato alcune materie di rilevante importanza.
Tra queste, le modalità di esecuzione dell’esame di stato di maturità, l’organizzazione dei figli in ragione della ripresa del lavoro da parte dei genitori, le modalità di effettuazione tamponi e tanto altro.
Si auspica, pertanto, ad un breve intervento chiarificatore.