Cassazione, sentenza 19.09.2011, n. 19095
L’art. 1759, co. I, cod. civ. stabilisce che il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione di esso.
Secondo la Suprema Corte questo obbligo si traduce nella necessità che l’agente immobiliare comunichi alle parti le circostanze a lui note, ma anche quelle che egli avrebbe dovuto conoscere con la comune diligenza professionale.
Alla luce di ciò la responsabilità dell’Agente Immobiliare comprende sempre la verifica del titolo di proprietà del venditore, ma anche l’indagine sulla libertà dell’immobile da ipoteche o trascrizioni pregiudizievoli, quando fornisce all’acquirente rassicurazioni in tal senso.
Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha riconosciuto la responsabilità del mediatore per la presenza di un pignoramento sull’immobile, avendo assicurato all’acquirente la libertà del bene sulla base di una semplice dichiarazione del venditore, che egli non aveva controllato
In questo quadro, in altre parole, all’agenzia è fatto divieto di fornire, anche genericamente, informazioni non veritiere, o comunque informazioni su fatti e circostanze che non abbia controllato, poiché in questo caso dovrebbe astenersi dal darle: si ritengono altresì comprese nell’obbligo di informazione non solo le circostanze accertate, ma anche quelle di cui il mediatore abbia avuto semplice notizia (Cass. 14 luglio 2009, n. 16382).