Trib. Brescia, sent. n. 1052 del 09.04.2019
La pronuncia in esame affronta il tema sempre attuale della responsabilità della banca nel caso di errato pagamento di assegno non trasferibile.
Nel caso di specie gli attori lamentavano di non aver mai incassato le somme portate da sei assegni postali emessi a saldo di due polizze assicurative, di cui risultavano essere unici beneficiari: secondo la convenuta, al contrario, gli assegni risultavano regolarmente quietanzati dai beneficiari e pertanto la domanda doveva essere rigettata.
La sentenza del tribunale di Brescia è significativa in quanto, nel proprio iter logico – argomentativo, affronta le principali tematiche su cui si è dovuta confrontare la giurisprudenza nel corso degli anni.
Innanzitutto, osserva il Tribunale, “in tema di pagamento di assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario, la Corte di legittimità ha definitivamente chiarito (Cass SS.UU. 14712/2007 richiamata da parte attrice) che “la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall’art. 43 legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), l’incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha – nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno – natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l’incasso. Ne deriva che l’azione di risarcimento proposta dal danneggiato è soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale, stabilito dall’art. 2946 cod. civ. (Principio espresso in sede di risoluzione di contrasto di giurisprudenza)”.
Precisata la natura della responsabilità, il Tribunale rileva come l’istituto che abbia pagato l’assegno bancario non trasferibile a persona diversa dal beneficiario risponda pertanto nei confronti di tutti gli eventuali danneggiati a titolo di responsabilità contrattuale, salva la prova, a carico della banca, della non imputabilità dell’inadempimento: ciò alla luce di un’ulteriore recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 12477/2018), che ha precisato come, “ai sensi dell’art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell’assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall’effettivo beneficiario, sia ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c.”.
Nel caso di specie, peraltro, le modalità con cui sono stati pagati gli assegni oggetto di contenzioso sono state tali da evidenziare la negligenza dell’istituto e fondare pertanto la responsabilità del medesimo per non aver provveduto al pagamento degli assegni in favore degli effettivi beneficiari, senza fornire alcuna prova delle ulteriori circostanze eventualmente idonee a dimostrare il pagamento incolpevole a terzi degli assegni.
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