Come impugnare il verbale Inps che nega l’indennità di accompagnamento

indennità accompagnamento bresciaCosa fare quando la Commissione Sanitaria INPS nega l’indennità di accompagnamento?

In questo articolo andremo ad analizzare cosa fare quando la commissione sanitaria INPS nega l’indennità di accompagnamento: a tal scopo è necessario preliminarmente comprendere cos’è e quali sono i presupposti per beneficiare di tale provvidenza.

Definizione

L’indennità di accompagnamento è stata introdotta dalla Legge 11 febbraio 1980 n. 18 e consiste in una prestazione economica che l’Istituto nazionale di previdenza sociale (più comunemente noto come INPS) eroga in favore di soggetti riconosciuti invalidi civili totali a causa di minorazioni fisiche o psichiche, cioè per i quali sia stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’ausilio di un accompagnatore ovvero l’incapacità di compiere i principali atti della vita quotidiana in mancanza di assistenza continua.

Presupposti

Ma quali sono i presupposti per beneficiare di tale erogazione?

Il primo requisito richiesto, come anticipato, è il riconoscimento di una percentuale di invalidità totale, ovvero pari al cento per cento (100%); a questo se ne aggiungono di ulteriori:

  • impossibilità del soggetto di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
  • impossibilità del soggetto di compiere atti quotidiani della vita senza assistenza continua;
  • essere cittadino italiano o cittadino UE residente in Italia o cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • non essere ricoverato presso strutture sanitarie con rette a carico dello Stato o di altro ente pubblico o ricoverato in reparti di lungodegenza o riabilitativi.

Soltanto qualora l’invalido si trovi nelle condizioni sopra enunciate avrà diritto al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, la quale non è subordinata né a limiti di reddito né all’età del richiedente né allo svolgimento di attività lavorativa, sia essa subordinata o autonoma.

La legge, comunque, prevede alcune limitazioni al riconoscimento della provvidenza economica testé esaminata, più in particolare:

  • non è trasmissibile iure hereditatis dopo la morte dell’invalido;
  • non è cumulabile con altre indennità simili erogate, per esempio, per causa di lavoro, servizio o guerra.

Procedura da seguire per richiedere l’indennità di accompagnamento

Il soggetto interessato ha l’onere di recarsi presso il proprio medico curante (o altro specialista convenzionato SSN – Sistema Sanitario Nazionale ) e richiedere il cd certificato medico introduttivo, ove deve essere indicato che il richiedente è “persona impossibilitata a deambulare” o “persona che necessita di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.

Tale documentazione è necessaria ai fini dell’inoltro all’INPS dell’istanza di riconoscimento dell’invalidità civile.

A seguito dell’invio della domanda, il richiedente verrà convocato davanti alla Commissione Medica competente per effettuare gli accertamenti sanitari e, solo se la visita ha esito positivo confermando l’invalidità totale nella percentuale massima, verrà emesso il verbale definitivo.

La procedura, quindi, si concluderà con l’erogazione delle provvidenze economiche.

L’indennità di accompagnamento decorre dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario all’ASL e, l’importo erogato per l’anno 2020 è pari ad euro 520,29.

La normativa vigente prevede che gli invalidi civili titolari dell’indennità di accompagnamento debbano presentare annualmente una dichiarazione relativa alla permanenza delle condizioni.

Il ricorso avverso il parere negativo espresso dalla Commissione Medica

Nelle ipotesi in cui l’INPS neghi l’esistenza della invalidità oppure, pur accertando la sua esistenza, non riconosce l’indennità di accompagnamento, è possibile contestare il verbale di accertamento. Come? Facendo ricorso avverso il parere negativo espresso dalla Commissione Medica chiedendo al Giudice competente, oltre al riconoscimento dell’indennità, la condanna dell’istituto al pagamento dei ratei maturati (e maturandi).

Più in particolare, il ricorso per accertamento tecnico preventivo dei requisiti necessari per ottenere l’accompagnamento deve essere depositato presso il Tribunale con l’assistenza di un avvocato.

Il Tribunale competente è quello del luogo di residenza del soggetto richiedente.

A seguito della presentazione del ricorso l’INPS si costituisce in giudizio con il deposito di una memoria difensiva.

All’udienza di comparizione il Giudice adito nomina un consulente tecnico di ufficio (CTU) conferendogli l’incarico di effettuare la visita medica del ricorrente.

Le valutazioni espresse dal CTU possono essere contestate, producendo diversi effetti, ovvero:

  1. a) qualora non vi siano contestazioni in merito alla perizia medica effettuata dal CTU, il Giudice, con decreto, omologa l’accertamento sanitario e provvedere sulle spese. Il decreto è inoppugnabile e non modificabile e, in caso di accertamento della sussistenza dei requisiti ex L. n. 18/1980, condanna l’INSPS al pagamento dell’indennità di accompagnamento;
  2. b) nel caso di contestazione delle valutazioni espresse dal CTU la parte interessata deve depositare il ricorso introduttivo del giudizio di merito e, in tal caso, inizia una causa vera e propria che si conclude con sentenza inappellabile.

Tempistica

La tempistica varia da Tribunale a Tribunale. A Brescia, attualmente, la procedura si esaurisce in 9 – 12 mesi.

Costi della procedura

Oltre ai costi dovuti per l’assistenza legale (si vedano le possibilità offerte dallo Studio per concordare i compensi professionali dell’avvocato), fuori dalle ipotesi in cui vi siano le condizioni per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato[1], il procedimento in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria presuppone dei costi cd. fissi, nel senso che sono stabiliti ex lege.

Questi sono:

  • marca da bollo da euro 27,00;
  • contributo unificato di euro 43,00. Il contributo unificato non deve essere versato soltanto qualora il reddito del ricorrente sia inferiore o uguale al limite stabilito dalla legge, che attualmente è pari ad euro 34.481,46.

Lo Studio Legale Pedretti, in Brescia, rimane a disposizione per maggiori informazioni ed assistenza in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

 

[1] Condizione per essere ammessi al patrocinio a spese dello stato è quella di essere titolari, in linea generale, di un reddito annuo imponibile, secondo l’ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a euro 11.493,82 (aggiornato al 15.03.2018) .

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18 commenti su “Come impugnare il verbale Inps che nega l’indennità di accompagnamento

  1. Salve,
    Mi hanno appena negato l’accompagnamento per la seconda volta e il neurologo non sa più cosa fare!! Ho crisi epilettiche improvvise plurigiornaliere con cadute a terra e in pochi mesi mi sono fatta due traumi cranici molto seri. Ho anche un intervento sperimentale perché sono farmacoresistente ma purtroppo non ce nulla da fare!! Assumo 11 farmaci al giorno e il neurologo mi ha certificato che necessito di assistenza continuativa 24 h con Supervisione per crisi epilettiche improvvise con possibili cadute a terra tale per la mia tutela e per la tutela dei beni che mi sono accanto.
    Ho portato le 2 entrate del Pronto Soccorso che certificano i miei 2 traumi cranici seri per crisi epilettiche con cadute a terra ma ancora non è servito a nulla!!
    Io sono già invalida al 100%,inabile al lavoro al 100%,Non Collocabile con la legge 104 art 3 comma 3,Disabilità Neurologica ma sempre senza accompagnamento come lo sono ora. Non è cambiato niente!!
    Aiutami voi vi prego.
    Grazie di Cuore.

    1. Gent.le Signora,
      ci spiace innanzitutto per la Sua grave situazione sanitaria.
      Per quanto concerne gli aspetti legali, può procedere all’impugnazione del verbale negativo, richiedendo un accertamento tecnico di natura medico legale al competente Tribunale, che provvederà a nominare un CTU per le valutazioni del caso.
      In ogni caso è fondamentale prima di intraprendere l’azione che Lei si sottoponga a perizia di parte, che accerti la necessità dell’assistenza continuativa.
      Restiamo a disposizione in caso di necessità.
      Cordialmente,
      Studio Legale Pedretti

      1. Buongiorno,
        intanto Grazie per avermi risposto. Purtroppo ho visto tardi il vostro consiglio e oggi ho fatto la visita dal CTU con l’avvocato dell’Inps. Fatalità solo davanti al CTU ho avuto una crisi breve,sono stati basiti a leggere la documentazione e a vedere la mia situazione patologica. Mi ha chiesto il CTU se cucino e ho detto di no perché mi è stato vietato, se sono in casa sola ed è stato detto di no x le crisi, se mi lavo da sola ed è stato detto purtroppo di no x lo Stimolatore Vagale, se esco sola ed è stato detto che mi è stato vietato. Mi ha visitato e pure lì ha visto la psoriasi da farmaci che purtroppo è in stato aggressivo. Ha chiesto all’avvocato se volesse fare altre domande e ha detto che gli sembra più che sufficiente così.
        Volevo chiedervi, fra quanto tempo daranno una risposta?
        Secondo voi mi daranno ragione sul ricorso che ho fatto per l’accompagnamento ??
        Grazie di Cuore, Nicoletta.

        1. Gli esiti della Commissione di riesame dipendono molto dai diversi carichi di lavoro: solitamente comunque trattasi di qualche settimana.
          Non ci è possibile esprimere alcun giudizio sull’esito, non conoscendo a fondo la Sua situazione ed essendo tale valutazione di competenza strettamente medica.
          Cordialmente,
          Studio Legale Pedretti

  2. Buongiorno sono il figlio figlio di una Signora di 82 anni malata di hazaimer, di cui è stato riconosciuta la L104,ma non l’assegno di accompagnamento, si tratta di una persona che non cucina non si lava ecc.. comunque bisognosa di continua assistenza,in più vive con mio padre di anni 92. Ma insomma chi la dovrebbe assistere economicamente e materialmente?

    1. Egregio Sig. Miano,
      ci spiace innanzitutto per la grave situazione descritta.
      Per quanto concerne gli aspetti legali, se successivamente alla valutazione sono sopravvenuti fatti nuovi può procedere con la richiesta di aggravamento.
      Diversamente può procedere all’impugnazione del verbale negativo, richiedendo un accertamento tecnico di natura medico legale al competente Tribunale, che provvederà a nominare un CTU per le valutazioni del caso.
      In ogni caso è fondamentale prima di intraprendere l’azione far sottoporre l’invalida a perizia di parte, che accerti la necessità dell’assistenza continuativa.
      Restiamo a disposizione in caso di necessità.
      Cordiali saluti.
      Studio Legale Pedretti

  3. Buonasera volevo chiedere cortesemente dopo quanto tempo si può richiedere l’indennità di accompagnamento?
    È per mia mamma, c’è stata appena negata.
    Grazie per la risposta

    1. Buonasera Sig.ra Marina,
      la domanda di aggravamento va formulata quando il medico di famiglia ravvisa elementi nuovi e/o ulteriori non tenuti in considerazione dalla precedente valutazione della Commissione medica. In altre parole l’aggravamento è condizionato da eventi sopravvenuti che determinano il peggioramento delle condizioni dell’invalido.
      Nel caso di valutazione medico – legale difforme dalle risultanze di una consulenza medica di parte (ossia predisposta da un proprio medico – legale) potrebbe essere più opportuno impugnare in via giudiziale il diniego comunicato, così come descritto nell’articolo qui pubblicato.
      Cordiali saluti,
      Studio Legale Pedretti

  4. Buonasera sono una donna di 78 anni ‘ nella precedente domanda di invalidità, mi hanno dato un punteggio dal 67al 99 . In seguito sono stata operata per neoplasia al seno con quadrantectomia e biopsia del linfonodo sentinella , esenzione 048. Non avendo ancora il risultato Dell’ esame del tumore non faccio ancora terapia . Se l’esito della vista risultasse di nuovo negativo ho alternative per un nuovo ricorso ?

    1. Gentile Signora,
      ci spiace innanzitutto per la Sua delicata situazione sanitaria.
      Per quanto concerne il quesito da Lei posto, prima di intraprendere qualsivoglia iniziativa sarà opportuno rivolgersi ad un medico – legale di parte, che verifichi la sussistenza dei requisiti per richiedere un aggravamento. Tale valutazione, infatti, è sempre specificatamente medica e non strettamente legale.
      Restiamo a disposizione in caso di necessità.
      Cordiali saluti.
      Studio Legale Pedretti

    1. Gentile Signora,
      i provvedimenti adottati dall’INPS “fotografano” la situazione esistente al momento della visita medico – legale presso la Commissione Medica. Ovviamente un soggetto può essere affetto da menomazioni non stabili ma potenzialmente in grado, purtroppo, di evolversi e peggiorare nel corso del tempo: quando ciò accade, l’interessato deve attivarsi tempestivamente per ottenere una nuova visita per l’aggravamento o l’accertamento dei requisiti per l’accompagno. Se invece si intende impugnare il verbale che nega la richiesta di accompagnamento perché ritenuto non corretto, il ricorso giudiziale va depositato entro sei mesi dalla comunicazione dell’esito.
      Cordialmente,
      Studio Legale Pedretti

  5. Buonasera ho fatto una richiesta di accompagnamento e mi è stata respinta , ho subito una gastretomia totale e non posso più lavorare devo andare in pensione anticipata avevo un tumore gastrico e tutt ora i miei figli mi devono aiutare per la quotidianità cosa posso fare? Grazie

    1. Gent.le Sig.ra Comi,
      La ringraziamo innanzitutto per l’attenzione prestata al nostro portale on line.
      Il nostro Studio si occupa di invalidità e accompagnamento, come avrà visto.
      Avverso un parere negativo della Commissione medica INPS, può promuovere giudizio di impugnazione avanti il competente Giudice del Lavoro entro sei mesi dalla notifica del provvedimento negativo.
      I requisiti per poter godere dell’indennità di accompagnamento sono requisiti sanitari e pertanto un parere sul punto lo dovrà esprimere innanzitutto un consulente medico di parte.
      Lavoriamo su Brescia e restiamo a disposizione per la fissazione di un appuntamento, se necessario.
      Porgiamo cordiali saluti.
      Studio Legale Avv. Paolo Pedretti

  6. Mia madre ha fatto la visita dwl ctu riconosciuta invalidità al 100% , questo è successo 4 mesi fa, ma ancora il giudice non a omologato l’ accompagno, so che il giudice deve omologare entro 15 giorni , son passati altri due mesi ,la mia domanda il giudice se supera questi giorni cosa devo fare ? Scade anche l’accompagno ho il giudice può prendersi altro tempo ? I sindacati mi dicono che devo avere pazienza , cosa dovrei fare a proposito. ?

    1. Gent.le Sig.ra Maria Laura,
      i termini attribuiti dalla legge ai Giudici non sono mai perentori: da questo, purtroppo, dipendono le attese dei provvedimenti.
      Cordiali saluti.
      Studio Legale Pedretti

  7. Salve, mi chiamo Salvatore S. dal 2003 sono affetto da mieloma multiplo, ho subito un trapianto di staminali a Febbraio 2024. L’INPS il 03/10/2004 mi ha riconosciuto Handicap Grave (art.3 comma3), ma non mi ha riconosciuto la pensione di accompagnamento, mi conviene fare ricorso?

    1. Egregio Sig. Salvatore,
      La ringraziamo innanzitutto per l’attenzione prestata al nostro portale on line.
      Avverso un parere negativo della Commissione medica INPS, può promuovere giudizio di impugnazione avanti il competente Giudice del Lavoro entro sei mesi dalla notifica del provvedimento negativo.
      I requisiti per poter godere dell’indennità di accompagnamento sono requisiti sanitari e pertanto un parere sul punto lo dovrà esprimere innanzitutto un consulente medico – legale di parte.
      Qualora il consulente ritenga errata la valutazione della Commissione medica, potrà rivolgersi ad un legale per il giudizio di impugnazione.
      Porgiamo cordiali saluti.
      Studio Legale Avv. Paolo Pedretti

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