È possibile stabilire che l’inquilino rimborsi le tasse e le imposte relative ai beni a lui locati dal proprietario?

Cass., Sezioni Unite, 08.03.2019 n. 6882

La pronuncia in commento affronta lo spinoso argomento del rimborso di tasse ed imposte da parte dell’inquilino a favore del proprietario, in relazione ad un contratto di locazione ad uso non abitativo.

La risposta è chiara e inequivoca.: una siffatta clausola è del tutto valida, in quanto non costituisce traslazione dell’imposta, che sarebbe nulla per illiceità della causa, contraria all’ordine pubblico.

Senza entrare nello specifico della tematica tributaria, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, per quel che qui interessa enuclea altri importanti principi.

In particolare, i giudici della Suprema Corte spiegano innanzitutto che il legislatore ha ritenuto di vincolare l’autonomia negoziale dei contraenti soltanto per quanto attiene alla durata del contratto, alla tutela dell’avviamento e alla prelazione. Precisato ciò, le Sezioni Unite affermano una volta di più che l’ammontare del canone locativo è lasciato alla libera determinazione delle parti; nella loro autonomia le parti possono pertanto ben prevedere l’obbligazione di pagamento per oneri accessori, anche attraverso clausole che integrino il canone strettamente inteso.

Tali clausole, sottolineano gli ermellini, non violano il divieto posto dall’articolo 79 della legge locazioni. Esse costituiscono infatti integrazione del canone annuo, che sin dal momento della stipula del contratto era andata espressamente a costituire il complessivo corrispettivo pattuito dalle parti per il godimento dell’immobile concesso in locazione. Tale patto risulta nullo solo allorquando le parti concordino occultamente un canone superiore a quello dichiarato (Cass., Sezioni Unite, 9 ottobre 2017, n. 23601).

La sentenza qui commentata è assai interessante. Essa consentirà sempre più spesso la redazione di contratti di locazione il cui costo complessivo voluto dalle parti andrà ricostruito esaminando attentamente l’intero dato negoziale, senza limitarsi pertanto alla sola voce “canone di locazione”. Essendo il caso di specie inerente ad un locazione commerciale, la giurisprudenza sarà certamente chiamata ad interrogarsi sulla validità di siffatte clausole in rapporti di locazione ad uso abitativo.

Lo Studio Legale dell’Avvocato Pedretti è disponibile a fornire le consulenze necessarie in ordine alla giurisprudenza del Tribunale di Brescia.

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