La decadenza della responsabilità genitoriale

violenza minori avvocato bresciaCos’è e quando scatta la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale

Premessa.

Prima di comprendere quando si perde la responsabilità genitoriale è necessario capire in che cosa consiste.

La nozione di responsabilità genitoriale è stata introdotta nel nostro ordinamento dal D.lgs. n. 154 / 2013 ed ha sostituito quella che, un tempo, era conosciuta come potestà genitoriale.

Più in particolare, tale novella normativa ha posto l’accento sui figli: l’obiettivo primario del Legislatore è stato, infatti, quello di tutelare e garantire il diritto del minore a crescere, essere amato, educato, istruito e mantenuto dai propri genitori, ricevendo le dovute cure e le necessarie attenzioni.

Pertanto, secondo quanto stabilito dall’art. 330 del codice civile «il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizi del figlio»: tale provvedimento è certamente uno tra i più gravi per un genitore!

Ma entriamo nello specifico.

I presupposti per la perdita della responsabilità genitoriale.

Il primo consiste, come già anticipato, nella violazione dei doveri gravanti sui genitori e, più in particolare quando:

  1. il genitore non provvede al mantenimento e all’istruzione del proprio figlio;

  2. il genitore si disinteressa del figlio senza partecipare ai momenti importanti della sua vita;

  3. il genitore viola gli obblighi di assistenza familiare, ad esempio dilapidando i beni del minore.

Si fa presente che possono concretare violazioni dei doveri genitoriali tanto le condotte commissive (cioè consistenti in un “fare”) quanto quelle omissive (cioè quelle consistenti in un “non fare”).

Il secondo presupposto consiste nell’abuso da parte del genitore dei propri poteri e, in particolare:

  1. il genitore pone in essere maltrattamenti nei confronti del figlio;

  2. il genitore pone in essere maltrattamenti in via indiretta, indirizzandoli direttamente nei confronti dell’altro genitore (cd. violenza assistita).

Pertanto, ciò che rileva è l’idoneità della condotta a turbare l’atmosfera familiare ed esporre al rischio di un grave pregiudizio l’equilibrio psico – fisico del figlio che assiste agli episodi di violenza.

Ultimo presupposto è il pregiudizio per i figlio, nel senso che la decadenza dalla responsabilità viene pronunciata solo se dalla condotta del genitore sia derivato un pregiudizio.

Tale pregiudizio deve essere:

  1. grave: può essere sia fisico che morale e riguardare la sfera personale o patrimoniale del minore;

  2. attuale: deve essere già presente, nel senso che non ha rilevanza il pericolo di un pregiudizio futuro o soltanto possibile.

Gli effetti della perdita della responsabilità genitoriale:

Il provvedimento che dispone la decadenza determina l’integrale sospensione dell’esercizio della responsabilità genitoriale e dei poteri in cui essa si sostanzia.

Tale pronuncia, tuttavia, non fa venir meno gli obblighi del soggetto decaduto nei confronti del figlio, il quale è comunque obbligato a provvedere al suo mantenimento.

È doveroso tenere presente che il soggetto decaduto che non adempie i propri doveri di natura economica può incorrere nel reato di cui all’art. 570 cod. pen..

Se il provvedimento di decadenza viene pronunciato solo nei confronti di un genitore l’esercizio della responsabilità spetta in modo esclusivo in capo all’altro.

Se, invece, riguarda entrambi i genitori o il genitore esercente in via esclusiva la responsabilità, è possibile disporre il collocamento del minore al di fuori dell’ambito della famiglia, con attribuzione dell’esercizio della responsabilità genitoriale a soggetti terzi o ad istituzioni pubbliche.

Ulteriori effetti della pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale.

Dalla decadenza dalla responsabilità genitoriale consegue altresì la facoltà del figlio e, in mancanza dei suoi discendenti prossimi, di rifiutare di corrispondere gli alimenti al genitore nei confronti del quale sia stata pronunciata la decadenza (art. 448 bis cod. civ.);

Inoltre, costituisce causa di indegnità a succedere (art. 463 cod. civ.): il soggetto dichiarato decaduto viene “rimosso” dall’eredità o dal legato del figlio nei confronti del quale è considerato “indegno”, proprio a causa dei comportamenti riprovevoli posti in essere nei suoi confronti.

La reintegrazione nella responsabilità genitoriale.

Essa viene pronunciata dal giudice quando sono cessate le ragioni per la quale era stata disposta e quando è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.

Il procedimento da seguire per ottenere il provvedimento giudiziale della responsabilità genitoriale.

Il procedimento inizia con la proposizione di un ricorso da parte di:

  1. altro genitore che esercente la responsabilità genitoriale sul figlio;

  2. parenti;

  3. Pubblico Ministero.

Se possibile viene altresì disposto l’ascolto del minore che abbia compiuto dodici anni, o anche di età inferiore se dotato di discernimento.

Lo Studio Legale dell’Avvocato Pedretti rimane a disposizione per chi fosse interessato ad approfondire l’argomento per i procedimenti di competenza del Tribunale di Brescia.

 

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